Scusate, ma proprio non ce la facciamo a trattenerci… Dopo la notizia dell’accordo fino al 2020 tra FOM e Heineken, che sarà global sponsor F1 e title sponsor del GP d’Italia 2016, è tutto un proliferare di proclami sul bere responsabile e la guida. Come sapete, la FIA da anni porta avanti una campagna sulla sicurezza eppure la Formula 1 è piena di sponsor “ad alta gradazione”. Pensate alla Williams, alla Force India, solo per citarne un paio. Ma non vi sembra un controsenso bello e buono sbandierare il fatto che alcool e guida siano nemici e poi farci sorbire tonnellate di immagini di pubblicità sulla birra come sta accadendo da ieri per il GP del Canada, con il Circuit Gilles Villeneuve invaso di cartelloni verdi ovunque? Con l’ipocrisia di mettere un segno di divieto sulla bottiglia…
Davanti ai soldi tutti sull’attenti. Come sempre. Ma non crediamo sia un messaggio positivo, specie per i giovani. Ci stupisce come Jean Todt abbia potuto accettare tutto senza mettere un veto… E come la mettiamo con tutti i Paesi dove fanno brindare i piloti sul podio con quella brodaglia alle rose? Certo, lì non ci sarà pubblicità verde… anche se poi le birre se le berranno tutti insieme dietro le quinte. Che dite? Un bel brindisi alla coerenza (o all’ipocrisia) non ci starebbe male.
Intanto riportiamo l’art. 13 che disciplina la pubblicità delle bevande alcoliche, così tanto per rinfrescarci la memoria sulle leggi italiane in materia:
È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Barbara Premoli