In data 9 giugno 2026 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo SALVINI, ha firmato il decreto che ridefinisce la disciplina dell’omologazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il rilevamento automatico delle violazioni dei limiti massimi di velocità sulle strade italiane (c.d. decreto autovelox). Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera f), del Codice per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’articolo 142 del Codice.
L’omologazione del prototipo è eseguita per accertare che i dispositivi o i sistemi siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti. La procedura di omologazione del prototipo prevede taratura e successive verifiche di funzionalità al fine di determinare l’ idoneita del dispositivo a svolgere il servizio richiesto. Qui di seguito mostriamo una tabella, pubblicata nel testo del decreto, che indica i punti di analisi del dispositivo che deve essere omologato con l’elenco delle sue caratteristiche.
In relazione alle caratteristiche e modalità di funzionamento del dispositivo riassunte nella tabella qui sopra, è necessario effettuare per ogni dispositivo in uso, una verifica iniziale e le successive verifiche periodiche, che comprendono specifiche prove ed analisi per caratteristica e/o requisito posseduto. Alcuni articoli di interesse di questo decreto sono i seguenti;
• L’articolo 1 che definisce l’ambito di applicazione del decreto in relazione ai dispositivi e sistemi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, precisando che l’omologazione del prototipo è finalizzata ad accertarne l’idoneità come misuratore di velocità in conformità ai requisiti tecnici previsti.
• L’articolo 2 che stabilisce che il decreto di omologazione del prototipo viene rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di verifica positiva, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
• L’articolo 3 che chiarisce che le specifiche tecniche di ogni dispositivo o sistema oggetto di omologazione devono corrispondere a quanto riportato nella tabella identificativa di cui al Capo 1 dell’Allegato A.
• L’articolo 4 che disciplina l’obbligo di taratura e verifica iniziale e periodica, imponendo il divieto di utilizzo del dispositivo in caso di esito negativo dei suddetti controlli, sino al ripristino della piena funzionalità.
• L’articolo 5 che definisce le modalità e la periodicità con cui gli organismi accreditati devono eseguire i controlli sulla produzione, verificando sia il sistema di gestione del costruttore che la conformità del prodotto finale rispetto al tipo omologato.
• L’articolo 6 che disciplina la validità dei dispositivi già approvati secondo il precedente decreto n. 282/2017, definendo le procedure e le tempistiche per l’adeguamento o la regolarizzazione degli strumenti esistenti e la gestione delle istanze in corso.
• L’articolo 7 che sancisce l’abrogazione del precedente decreto del 13 giugno 2017, n. 282, fissandone l’efficacia a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
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