“Assogomma si è fatta promotrice, con le Associazioni che rappresentano i Rivenditori Specialisti, di un documento per chiarire l’applicazione del DPCM
del 3 novembre”, ha detto il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti che ha inoltre sottolineato come ci sia stata piena convergenza di vedute tra le Associazioni con lo scopo di tutelare operatori e automobilisti che devono mettersi in regola con le Ordinanze di circolazione entro il 15 novembre. “In un momento di grande fermento sui punti vendita è importante fare chiarezza a favore degli operatori di settore ma soprattutto per tutti coloro che vogliono e devono mettersi in regola per circolare dopo il 15 novembre”.
Il nuovo DPCM del 3 novembre introduce misure restrittive simili ai precedenti DPCM e Decreti in materia a partire dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020.Il principio regolatore (vedi art.1) è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzare misure di protezione individuale (mascherine) in ambiente chiuso ed all’aperto. Inoltre, gli sposta- menti sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio. Viene sostanzialmente confermato il protocollo di regolamentazione del 24 aprile 2020 per gli ambienti di lavoro, con il richiamo a un uso più scrupoloso delle mascherine e ad evitare il più possibile riunioni in presenza. In particolare sono state previste specifiche misure che regolano lo spostamento degli individui durante la giornata vedi art.1 comma 3, come sotto riportato:
“Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”
Questo principio si applica alle zone d’Italia che non sono soggette a ulteriori restrizioni (zone comunemente dette area “gialla”). Le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e rischio alto (vedi art.2), comunemente dette area “arancione”, sono disciplinate dall’art.2 comma 4, lettera b) come di seguito riportato: “E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;”
Per le zone con uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto (vedi art.3), comunemente dette area “rossa”, gli spostamenti delle persone sono regolati dall’art.3 comma 4, lettera a): “E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.” Le tre diverse zone d’Italia, sono individuate dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020. Inoltre, tale DPCM sospende le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per alcune attività come individuate nell’allegato 23, tra cui compare anche l’attività riconducibile al commercio di pneumatici.
Il DPCM consente altresì la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici. A ciò si aggiunga quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale (vedi circ. del MIT del 17 gennaio 2014) che tra l’altro prescrive che il rimontaggio di pneumatici invernali avvenga entro il 15 novembre. Con ciò rispettando le Ordinanze emesse da più della metà delle province d’Italia e/o dai proprietari e gestori di strade ed autostrade ai fini della sicurezza stradale e per evitare problemi di intralcio alla circolazione durante uno dei periodi più critici dell’anno, soprattutto in caso di possibili nevicate.
Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti considerazioni e indirizzi:
- devono essere rispettate le prescrizioni governative del DPCM del 3 novembre 2020;
- i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 24 aprile 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 3 novembre 2020, all.11). Una buona pratica, se non già adottata, potrebbe esse- re quella di operare su appuntamento; si ricorda inoltre che “è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;
- gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 3 novembre 2020 (vedi quanto sopra riportato) o da eventuali altri decreti, possono recarsi dal gommista per effettuare il cambio stagionale dei pneumatici, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014. Il cambio stagionale estivo/invernale avviene ancora una volta in condizioni di lavoro ben diverse dalla normalità che purtroppo condizionano i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Appare evidente che le suddette condizioni di lavoro, soprattutto nelle aree a più alto rischio, non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo e pertanto le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico, così come già fatto nella primavera di quest’anno, di richiedere alle Autorità competenti una limitata, eccezionale, ma indispensabile proroga dei termini.
Redazione MotoriNoLimits