Con il decreto entrato in vigore in 10 ottobre 2015 cambiano le norme per l’omologazione di cerchi in lega, pneumatici e light tuning per la propria auto. In Italia, la possibilità di montare cerchi e pneumatici di misure diverse rispetto a quelli previsti dalla casa costruttrice del veicolo implicava un complesso iter burocratico poiché non esisteva un sistema per l’omologazione delle ruote non originali, e non era consentito montare ruote diverse se non dopo il rilascio del nulla osta da parte della casa produttrice del veicolo. Il decreto ruote, entrato in vigore il 10 ottobre 2015, ha cercato di porre rimedio a questa situazione consentendo da un lato lo snellimento delle pratiche, e rimediando dall’altro al pericolo connesso alla commercializzazione di cerchi non omologati e immessi illegalmente sul mercato.
Il decreto rende possibile il montaggio sulla vettura di cerchi non necessariamente realizzati dalla casa produttrice del veicolo purché provvisti dell’omologazione italiana NAD oppure di quella europea ECE 124.
Come spiegano gli esperti del sito gomme-auto.it, per quanto riguarda i pneumatici resta l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in caso la misura di pneumatici che si intende omologare non sia riportata sul libretto. I cerchi omologati sono provvisti della sigla e del numero di omologazione che devono risultare visibili anche a pneumatico installato. Il decreto è valido esclusivamente per le vetture M1 (ossia alle automobili) ed M1G (i fuoristrada). Ossia i veicoli utilizzati per il trasporto di persone con almeno 4 ruote e con un massimo di 8 posti escluso il conducente. La modifica legislativa ha lasciato molti dubbi ad automobilisti e consumatori, vediamo quali sono le domande più frequenti ricevute dai consumatori che si sono rivolti a gomme-auto.it per un chiarimento.
Quali cerchi non facenti parte dell’equipaggiamento originale è possibile montare sulla propria vettura?
Si possono montare soltanto quelli omologati per quel tipo di vettura. Per conoscere i cerchi disponibili sul mercato occorre rivolgersi a un rivenditore oppure consultare i siti di vendita online: inserendo il marchio e il modello della vettura si ottengono i cerchi omologati per quell’auto. La vettura rientra in questo caso nel campo d’impiego del sistema ruota omologato. Il campo d’impiego dei cerchi è un documento in cui sono elencate le vetture per cui la ruota è omologata e tutte le istruzioni per il montaggio.
Dopo il montaggio, il professionista rilascerà la dichiarazione di corretto montaggio e il certificato di conformità che l’automobilista è tenuto a portare sempre con sé all’interno della vettura se non vuole rischiare sanzioni.
Cosa è necessario fare dopo l’installazione?
Se i nuovi cerchi prevedono il montaggio di pneumatici già indicati nella carta di circolazione del veicolo, non è necessario effettuare nessun tipo di pratica, ma soltanto ricordarsi di portare con sé i documenti rilasciati dal professionista che ha effettuato il montaggio.
Se invece i nuovi cerchi richiedono pneumatici di dimensioni non indicate nel libretto di circolazione del veicolo, occorre aggiornarlo.
Come si aggiorna la carta di circolazione?
La pratica di aggiornamento viene svolta dalla Motorizzazione civile della provincia in cui ha sede l’officina che ha effettuato il montaggio dei cerchi. La domanda di aggiornamento del libretto di circolazione deve essere effettuata compilando un modulo disponibile nel sito www.ilportaledellautomobilista.it
Alla domanda vanno allegati:
- le ricevute di due versamenti di 25,00 + 16,00 euro
- il Certificato di conformità del sistema ruota (allegato D del Decreto 20)
- la dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall’officina che ha effettuato il montaggio. (allegato E del Decreto 20)
Sono previste delle sanzioni
- se si circola senza certificato di conformità e dichiarazione di Corretta installazione
- se si circola con misure di pneumatici non omologate.