Dopo tante discussioni e anche polemiche, oggi è arrivata la firma del presidente del consiglio Matteo Renzi sulla legge sull’omicidio stradale.
Nell’occasione, alla presenza delle associazioni delle famiglie di vittime della strada, Renzi ha dichiarato: “Tutti noi ci conosciamo per aver fatto un percorso insieme. Per quel che posso capire – che non è tanto, perché o la vivi o non la capisci fino in fondo – non si augura di vivere mai un’esperienza così a nessuno, neanche al peggior nemico o alla persona che più detesto. I familiari delle vittime non vivono questa legge come una vendetta ma come un modo per rendere giustizia a chi non c’è più. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell’Italia un Paese più degno“.
Nel codice penale è stato quindi inserito il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. In particolare:
- è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
- è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
- è invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Una cosa ci teniamo a dirla: quello di oggi è un passo importante, ma sarebbe un errore se passasse il messaggio “auto=arma”. Come qualunque strumento, anche l’auto può diventarlo, ma solo nelle mani di irresponsabili e, nel caso di omissione di soccorso, di criminali. Ognuno di noi ha vittime della strada nella sua vita, purtroppo: il pensiero oggi va a tutti loro, che purtroppo non torneranno, ma questa legge dev’essere non uno spauracchio ma un monito anche a tutti noi a stare sempre attenti, a non distrarci – MAI, neppure per quella che sembra una frazione di secondo – quando siamo alla guida.
Barbara Premoli