Quando si sceglie quale assicurazione auto sottoscrivere c’è una domanda che troppo spesso rimane implicita, dimenticata da chi acquista l’assicurazione e sottaciuta da chi la vende: che cosa succede in caso di sinistro fuori dai confini nazionali?
Ovviamente è facile immaginare che l’assicurazione auto sia obbligatoria non solo in Italia, ma anche in Europa e in tutti i Paesi fuori dall’Unione, fatta eccezione per alcune nazioni del Terzo Mondo. Ma non tutti sanno che dal 1992 – data della costituzione del Mercato Comune Europeo – esiste una convenzione che permette di assicurare la propria auto privata o aziendale con una qualsiasi delle compagnie assicurative europee autorizzate, sia in Italia sia all’estero, ricevendo una copertura sicura anche in caso di incidente su strade non appartenenti al territorio nazionale. Vediamo più nel dettaglio cosa dicono le direttive europee in tal senso.
Innanzitutto è utile precisare che, per le assicurazioni sottoscritte in un Paese diverso da quello in cui si verifica il sinistro, la validità si applica normalmente alla parte obbligatoria di “responsabilità civile”, ovvero il danno causato dall’incidente stesso; mentre non sono sempre coperti eventi particolari come il furto, l’incendio e le calamità naturali. In ogni caso sarà bene controllare queste informazioni sul certificato assicurativo che viene rilasciato dall’agenzie e che, in forza delle direttive europee, ha validità anche fuori dai confini nazionali del Paese in cui è stato prodotto. Questo vuol dire che, a prescindere dal luogo in cui avviene il sinistro, si può fare riferimento al certificato assicurativo, che è l’unico documento richiesto in questo caso.
Nei Paesi dell’Unione Europea, infatti, è possibile circolare liberamente con la sola patente e il suddetto certificato, senza ulteriori documenti assicurativi: un bel vantaggio rispetto a quando si viaggia al di fuori dell’Unione, dove la maggior parte dei governi richiede anche un’altra attestazione chiamata “Carta Verde”. La Carta Verde è un certificato di assicurazione internazionale che autorizza il proprio veicolo motorizzato a viaggiare in regola con le direttive dell’ONU – accolte poi dall’Unione Europea – riguardanti la documentazione necessaria per la circolazione fuori dal proprio Paese di residenza. L’elenco dei Paesi che prevedono la circolazione con Carta Verde, tuttavia, non è molto lungo: conta Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Russia, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Turchia, Tunisia, Israele e Iran.
Vi sono poi nuove direttive che sono state introdotte dalla Commissione Europea solo nell’ottobre 2018 – si tratta in particolare della direttiva Idd (Insurance Distribution Directive) – che mirano a creare una rete più stretta e più equa tra i vari Stati membri anche in materia di assicurazione per auto. Il proposito è quello di armonizzare il mercato delle assicurazioni, garantendo al consumatore un trattamento obiettivo e coerente con la media europea in qualsiasi luogo egli si trovi. In questo modo, sia l’automobilista in procinto di acquistare la polizza sia l’incidentato che deve riscuotere il risarcimento dovrebbero avere un trattamento simile in ciascuna delle nazioni aderenti.
Una delle più importanti acquisizioni riguarda appunto gli importi minimi di copertura delle polizze assicurative. Nella situazione attuale infatti si corre ancora il rischio che lo stesso tipo di incidente, della stessa entità e con gli stessi danni, venga valutato e quindi rimborsato diversamente in due differenti Stati membri, con importi eccessivamente divergenti tra l’uno e l’altro. Questa situazione di ingiusto sbilanciamento – che si ripercuote sui diritti delle vittime di incidenti – è dovuto a un ritardo nell’allineamento di 13 Stati membri a una disposizione che già prevedeva il livellamento degli importi minimi di copertura, ma che allo stesso tempo aveva permesso (con la direttiva 2005/14/CE) una dilazione nelle tempistiche per concedere maggior spazio di manovra proprio a quei Paesi che dovevano mettersi in regola.
Il divario che permane tra queste 13 nazioni e le altre è attualmente in fase di riesamina, per cui la Commissione Europea ha deciso di lasciare all’autodeterminazione di ogni Stato membro la determinazione degli importi minimi di copertura più alti, fermo restando il livellamento su quelli più bassi. Questo nuovo provvedimento è stato adottato sempre allo scopo di fornire «un livello sufficiente di tutela minima delle vittime di incidenti automobilistici in tutta l’UE in caso di danni alle persone e danni a cose, indipendentemente dalla categoria del veicolo».
Sempre nella logica di protezione dei diritti del consumatore, l’Unione Europea ha inoltre imposto alle agenzie assicurative alcune guide linea sulla trasparenza e la chiarezza nelle campagne di vendita, che dovranno mettere al primo posto le esigenze del cliente e quindi indirizzarlo verso l’acquisto di una tipologia di assicurazione realmente conforme alle sue esigenze. Le richieste dell’Unione Europea andranno in questo senso ad influire specialmente sulla rete di distribuzione e sui piani di comunicazione, che dovranno subire delle revisioni tali che il cliente possa con facilità scegliere – nella vasta offerta – la polizza assicurativa maggiormente adatta alle sue necessità, senza il rischio di trovarsi a pagare per elementi accessori non richiesti, bonus non in linea con i suoi bisogni e coperture non utilizzabili.